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Statuto CO.R.S.A.

STATUTO DEL CO.R.S.A.

Coordinamento Regionale Scuole d’Arte – Sezione Lazio

Art. 1) FINALITÀ

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, unisce diverse realtà accomunate tra loro dallo svolgimento di attività di formazione artistica (musica, danza, teatro, fotografia, cinema, arti grafiche, fumetto, animazione, videogames, costume ed altre arti), indipendentemente dalla loro personalità giuridica. Il CO.R.S.A. Coordinamento Regionale Scuole d’Arte – Sezione Lazio è quindi un’associazione di organizzazioni culturali (enti, associazioni, cooperative, società, ecc.) che operano in tutto il territorio della Regione Lazio.

L’obiettivo del Coordinamento è di promuovere, in tutte le sedi opportune, le iniziative a tutela delle necessità e dei diritti delle Scuole d’Arte della Regione Lazio, un patrimonio di eccellenza per qualità e rilievo sociale, culturale ed occupazionale. Scopo del Coordinamento è rappresentare le esigenze del settore a qualsiasi livello istituzionale, con l’obiettivo di ottenere una legislazione specifica a sostegno degli associati, operando per un riconoscimento generale del lavoro delle Scuole d’Arte, della loro importanza e specificità.

Oltre al riconoscimento istituzionale il Coordinamento vuole promuovere, tra le realtà aderenti, la diffusione di tutte le informazioni che potranno essere utili, la promozione delle attività e delle iniziative proposte, la condivisione di servizi utili, quali l’assistenza legale o amministrativa, la possibilità di fare acquisti comuni a condizioni vantaggiose. Lo scopo sociale del Coordinamento è incentrato sulla promozione e la tutela delle Scuole d’Arte della Regione Lazio, tuttavia non esclude la possibilità in futuro di ampliare a livello nazionale la propria attività, creando ulteriori sezioni regionali e conseguentemente un eventuale Coordinamento Nazionale delle Scuole d’Arte.

Il Coordinamento, con lo scopo di promuovere le Scuole d’Arte e le proprie finalità, potrà produrre, patrocinare e organizzare manifestazioni, concerti, pubblicazioni, filmati in fiction e animazione, spettacoli, stage, corsi, seminari e qualunque altra iniziativa, con qualunque mezzo tecnologico presente e futuro, idonea a promuovere la propria attività, in Italia ed all’estero. Il Coordinamento potrà partecipare a bandi pubblici italiani ed europei inerenti i propri scopi associativi e per la promozione delle proprie attività.


Art. 2) ASSOCIATI

L’Associazione si basa sull’apporto prevalente e determinante dei suoi associati ed opera mediante la loro azione diretta e personale. Per l’attuazione degli scopi potrà, però, avvalersi di artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione. Possono aderire all’Associazione, nella figura del loro legale rappresentante, le diverse realtà accomunate tra loro dallo svolgimento di attività di formazione artistica, indipendentemente dalla loro personalità giuridica, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi. Non sarà possibile associarsi come persona fisica, né avere più rappresentanti per una stessa Scuola associata.

Chi vuole essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e l’Associazione si adopera affinché sia assicurata, al suo interno, la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra i sessi.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate (in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto, dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi) ed a godere dell’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci sono tenuti a non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione; al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ed alle delibere del Consiglio Direttivo; al versamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per: decesso, dimissioni, espulsione (inadempienza, indegnità o disinteresse nei confronti dell’attività sociale). L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’associato entro sette giorni dalla decisione e ha effetto immediato. L’Associato potrà presentare eventuale ricorso con le modalità previste dal regolamento interno. Gli associati contribuiscono alla vita sociale della Associazione, ne rispettano lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e concorrono alla copertura dei costi delle iniziative programmate anche con quote liberali supplementari di volta in volta deliberate. Ciascun associato ha diritto di accedere ad informazioni, atti ed ai registri dell’Associazione (libri sociali, verbali, libri cassa, regolamenti). È esclusa la partecipazione/adesione temporanea all’Associazione.


Art. 3) ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

L’Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali che ritiene necessaria ed utile alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal c. 4, art. 87, DPR 22/121986 , n. 917 (TUIR). Potranno essere riconosciuti compensi, rimborsi, borse di studio agli amministratori ed agli associati, per le attività svolte a favore dell’associazione, debitamente autorizzate e documentate.


Art. 4) ENTRATE

Le entrate dell’ Associazione sono costituite: a) dalle quote di iscrizione; b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea degli associati in relazione a particolari iniziative; c) da versamenti volontari degli associati; d) da liberalità e contributi di privati, enti ed altre associazioni. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.


Art. 5) QUOTA SOCIALE

La quota associativa sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; essa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione.


Art. 6) REGOLAMENTO

L’Associazione si doterà, entro 60 giorni dalla sua costituzione, di opportuno Regolamento che, approntato dal Consiglio Direttivo, sarà approvato da una straordinaria Assemblea degli associati Il Regolamento prevederà tutte le modalità associative, organizzative, amministrative ed operative.


Art. 7) AFFILIAZIONI – CONVENZIONI

L’Associazione potrà aderire ad enti, federazioni ed associazioni, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni ed affiliazioni.


Art. 8) ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli associati , il Consiglio Direttivo ed il Presidente. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.


Art. 9) ASSEMBLEA

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta da tutti gli associati ed approva a maggioranza tutte le deliberazioni. È convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee ordinarie e straordinarie hanno i seguenti compiti: a) elaborare gli indirizzi generali dell’Associazione; b) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo; c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo; d) effettuare proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali; e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione; f) approvare i regolamenti interni.

La convocazione è effettuata con avviso affisso all’albo della sede sociale o con altre forme, anche telefoniche o telematiche previste nel regolamento. L’avviso, comunicato almeno 15 giorni prima, indicherà l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria è convocata quando ne facciano richiesta un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità o l’urgenza. La richiesta degli associati deve essere motivata. Se ritenuta valida la convocazione sarà effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. Le deliberazioni si ritengono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.


Art.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ composto da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, poi, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, utilizzando anche mezzi telefonici o telematici, almeno otto giorni prima della riunione, tutte le volte che ne ravvisi la necessità o quando ne sia richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale. Le delibere sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti e, in caso di parità nella votazione, prevale la decisione che ha il voto del Presidente. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi fattivamente alla vita dell’associazione o per altro grave motivo può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio stesso che provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti.


Art. 11) IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha tutti i poteri conferitigli dall’Assemblea ed è il legale rappresentante dell’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive atti pubblici e/o privati, assume obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni possono essere affidate al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.


Art. 12) ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione si obbliga a redigere annualmente un rendiconto annuale che sarà approvato dall’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. I bilanci preventivi e consuntivi, insieme ad una relazione sull’attività svolta, sono predisposti dal Consiglio Direttivo.


Art. 13) MODIFICHE

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.


Art. 14) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 degli associati e sarà nominato un liquidatore. Estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.


Art. 15) CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra gli associati e/o i suoi organi statutari saranno regolate in maniera opzionale e in tutti i casi non vietati dalla legge.

 

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti. Si fa esplicito riferimento al DLGS 460/97 per quanto riguarda gli aspetti fiscali propri di un ente non commerciale.